giovedì 15 aprile 2010

DE CRETINO E DE-CRETINI
Analisi di un decreto poco convincente

Alla (tragi)comica vicenda relativa alle irregolarità nel deposito della documentazione necessaria per la presentazione delle liste elettorali in Lazio e in Lombardia, è seguita l'emanazione da parte del Consiglio dei Ministri (e la successiva promulgazione da parte del Presidente della Repubblica) di un apposito decreto-legge finalizzato alla riammissione alla competizione elettorale delle liste precedentemente escluse (la lista del Popolo delle Libertà in provincia di Roma e quella “Per la Lombardia” a sostegno del governatore uscente Formigoni). Anzitutto una premessa di carattere politologico: il Governo Berlusconi porta la responsabilità di aver innescato uno scontro istituzionale pesantissimo (il ministro La Russa ha evocato il ricorso a soluzione estreme mentre Di Pietro ha addirittura proposto di mettere Napolitano in stato di impeachment) senza che ciò fosse assolutamente necessario, dato che il decreto finora non ha avuto, e probabilmente non avrà mai, alcuna applicazione pratica. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia infatti, ha risolto il contenzioso basandosi unicamente su una costante prassi giurisprudenziale relativa alle irregolarità meramente formali (accogliendo peraltro le richieste del listino formigoniano). A loro volta, i togati amministrativi del Lazio hanno spiegato che il decreto emergenziale “non può trovare applicazione nel presente giudizio perchè la Regione ha dettato proprie disposizioni in materia elettorale esercitando le competenze previste dalla Costituzione”. Superata questa importante premessa, passiamo ad analizzare la sostanza giuridica della questione.
Vi sono notevoli perplessità riguardo alla legittimità costituzionale del decreto “salva-liste”.. In primo luogo le Regioni potrebbero lamentare la lesione della loro competenza legislativa in materia elettorale. Proprio in virtù di questa argomentazione, la regione Lazio ha già sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta. Secondariamente: il decreto-legge che è stato varato ha natura interpretativa. Si può ricorrere a leggi di interpretazione autentica quando il legislatore stesso ritenga di precisare il significato di una legge già in vigore, poiché esistono dubbi oggettivi circa il suo significato. Ove questi dubbi oggettivi non siano riscontrabili (non vi siano contrasti giurisprudenziali o prassi amministrative discordanti), si evince che la legge è falsamente interpretativa e che tale qualificazione le è stata assegnata solamente per garantirle effetti retroattivi nel tempo. Infine, è quanto meno dubbia la possibilità per il Governo di emettere decreti in materia elettorale, a maggior ragione a così breve distanza temporale dal momento del voto. Ciò risulta espressamente vietato dall'art. 15 della legge 400 del 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Nonostante il decreto-legge abbia astrattamente la forza necessaria per derogare alla disciplina dettata da una legge formale ordinaria, occorre tenere presente che la citata legge 400 dà sfogo a principi costituzionali presenti nel nostro ordinamento.
Queste argomentazioni, per quanto autorevoli, non cancellano tuttavia quanto perfettamente sintetizzato dal Presidente Napolitano: “occorreva trovare un bilanciamento tra due interessi entrambi meritevoli di tutela: il rispetto delle norme e delle procedure previste dalla legge e il diritto dei cittadini di scegliere col voto tra programmi e schieramenti alternativi”. Probabilmente in questo caso parte dell'opposizione ha esagerato nelle accuse al Capo dello Stato, il cui giudizio non si muove solo su parametri di legittimità costituzionale, ma sul più ampio campo dell'opportunità costituzionale (nel quale rientrano anche considerazioni di carattere politico). In questa ingarbugliata faccenda dunque, rimane una sola certezza: la sensazione di squallore e impotenza che si prova quando pensiamo che la gestione della res publica è affidata a questo genere di persone.

Luca Pressacco .

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